IL TRIBUNALE HA ACCOLTO L’OPPOSIZIONE PROPOSTA CONTRO IL MEDIOCREDITO CENTRALE ED HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITÁ DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE INTRAPRESA DA MEDIOCREDITO CENTRALE E DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
Lo Studio ha avviato un’intensa attività di ricerca finalizzata a verificare la correttezza delle modalità con cui il MedioCredito Centrale S.p.A. – M.C.C. S.p.A. procede alla revoca dell’agevolazione accordata dal Fondo di Garanzia ed alla successiva attività di recupero per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il MedioCredito Centrale ha costantemente rivendicato il potere di procedere al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia attraverso la procedura di riscossione esattoriale, con conseguente facoltà di iscrizione a ruolo e successiva notifica, da parte dell’agente della riscossione, di cartella di pagamento ed, eventualmente, di intimazione di pagamento, pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/73, iscrizione di ipoteca ex art. 77, D.P.R. n. 602/73, ecc..
Tuttavia, in alcune occasioni, la giurisprudenza ha escluso che fosse in effetti applicabile la procedura esattoriale, evidenziando come tale possibilità riguarderebbe esclusivamente i “finanziamenti” e non anche le prestazioni di “garanzia” rilasciate in favore del soggetto finanziatore. Dal momento che l’agevolazione accordata dal Medio Credito Centrale si sostanzia nella prestazione di una garanzia, alcuni Giudici sono pervenuti ad escludere - in radice - che fosse possibile per M.C.C. agire in via esecutiva mediante riscossione esattoriale. Di recente, a seguito del consolidamento del menzionato indirizzo giurisprudenziale, è intervenuto il Legislatore che ha espressamente esteso all’attività di recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia la disciplina prevista dall’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/98, riconoscendo così la facoltà di procedere all’attività di recupero mediante iscrizione a ruolo. Più in particolare, con la Legge 33/2015, emanata in sede di conversione del D.L. 3/2015, è stata prevista:
- la facoltà di procedere all’attività di recupero mediante iscrizione a ruolo;
- il privilegio, prevalente su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile.
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale può, quindi, adesso azionare la propria asserita pretesa creditoria anche mediante iscrizione a ruolo.
Tuttavia la disciplina di settore individua e determina, a tutela del soggetto finanziato, rigidi presupposti e specifici requisiti, ai quali si devono uniformare tutti gli istituti coinvolti nel meccanismo di agevolazione.
In proposito, con Sentenza, il Tribunale ha accolto le contestazioni aventi ad oggetto la violazione delle procedure preposte a tutela dell’utente ed ha dichiarato l’illegittimità della procedura di riscossione esattoriale intrapresa dal Mediocredito Centrale e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Sentenza emessa ha efficacia esecutiva esclusivamente tra le parti del giudizio definito in primo grado.
Tuttavia, stante la natura delle contestazioni avanzate, ogni ulteriore soggetto interessato potrà agire - qualora ricorrano violazioni analoghe a quelle rilevate nel rapporto di finanziamento già oggetto di causa, che hanno inficiato gran parte dei finanziamenti garantiti da M.C.C. - e paralizzare, così, l’illegittima azione intrapresa nei propri confronti da Mediocredito Centrale per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione.
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